(massima n. 1)
La domanda di risarcimento del danno in forma specifica — esperibile pure in materia contrattuale — postula per il suo accoglimento (al pari di quella di risarcimento per equivalente) l'esistenza di un danno come conseguenza di un determinato fatto, sicché, in ipotesi d'inadempimento o inesatto adempimento di obbligazione contrattuale, pur presumendosi la colpa del debitore (art. 1218 c.c.), un danno deve sempre essere dedotto e provato; la concessione del risarcimento in forma specifica, peraltro, pur risolvendosi in un giudizio di fatto e rimanendo pertanto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito richiede di essere specificamente motivata, attesa l'inapplicabilità di tale forma di risarcimento laddove eccessivamente onerosa per il debitore.