(massima n. 1)
Il diritto del coniuge separato di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio minore affidato all'altro coniuge — in relazione al disposto dell'art. 155, terzo comma, nuovo testo, c.c., ed anche al fine di essere in grado di guadagnarsi l'affetto ed il rispetto del figlio stesso — non ha carattere assoluto, ma resta viceversa subordinato ai preminenti interessi morali e materiali del minore, sicché ben può essere limitato od anche disconosciuto dal giudice, ove ricorrano gravi e comprovate ragioni di incompatibilità del suo esercizio con la salute psico-fisica del minore stesso.