(massima n. 1)
In tema di omicidio preterintenzionale, anche la spinta volontariamente inferta, costituendo attiva applicazione di forza fisica rivolta contro un avversario, costituisce atto volto quanto meno a percuotere, per cui, quando da essa derivi, come conseguenza non voluta, ancorché imprevedibile, la morte, correttamente viene ritenuta sussistente la suddetta figura di reato.