(massima n. 1)
In tema di responsabilitą per danni causati da animali, perché la responsabilitą del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltą di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno (nella specie, la S.C. ha ritenuto un centro ippico responsabile dei danni subiti da un'amazzone a seguito di caduta da un cavallo di proprietą del centro stesso).