(massima n. 1)
In tema di danno cagionato da animali, ai sensi dell'articolo 2052 c.c., la responsabilitā del proprietario dell'animale, prevista dalla suddetta norma, č presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalitā tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero (nella specie, era stato chiesto il risarcimento ai proprietari di un cane a causa di un morso al volto inferto alla ricorrente mentre era in visita alla loro abitazione, e la corte di merito aveva dato maggior rilievo alla imprudenza della danneggiata nella produzione dell'evento: sulla base dell'enunciato principio la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata).