(massima n. 1)
La norma dell'art. 2052 c.c. - in base alla quale chi si serve di un animale č responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso - trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalitā, anche se non economiche, č tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso; in tale situazione, peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attivitā di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attivitā. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, avanzata da un componente del corpo di polizia municipale, di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dovuta all'impennata del cavallo da lui montato, sul rilievo che in quel momento l'animale era affidato alla custodia dello stesso danneggiato).