(massima n. 1)
La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, con la conseguenza che č nella facoltā del procuratore del convenuto di chiamare in causa un terzo, quale esclusivo o quantomeno concorrente responsabile di quanto dedotto dall'attore, onde sollevare il convenuto stesso dall'eventuale soccombenza nei confronti di parte attrice.