(massima n. 1)
Il diritto del privato al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale ad un atto amministrativo illegittimo, previo annullamento di esso da parte del giudice amministrativo, non postula la prova della colpa della pubblica amministrazione, di per sé ravvisabile nella violazione di legge con l'emissione e l'esecuzione dell'atto medesimo, senza che tale colpa possa ritenersi esclusa neppure nell'ipotesi di asserita oscuritą della norma violata.