(massima n. 1)
L'affidamento alternato dei figli minori, che è espressamente previsto per il divorzio dall'art. 6 secondo comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo introdotto dall'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74), e che può essere disposto anche dal giudice della separazione, in applicazione analogica di detta norma, deve rispondere all'interesse dei figli medesimi, anche in relazione alla loro età. Pertanto, nel caso in cui uno dei genitori appartenga ad una minoranza etnica o linguistica, l'esigenza di conservarne i relativi valori non può di per sé giustificare l'affidamento alternato del figlio, occorrendo fare preminente riferimento alla necessità di assicurargli un equilibrato sviluppo.