(massima n. 1)
Il risarcimento di danni futuri conseguenti alla morte di un congiunto, dovuta a fatto illecito, č ammissibile solo in relazione all'accertata probabilitā di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato in difetto dell'evento lesivo, mentre va escluso ove sussista una mera eventualitā di un'ipotetica realizzazione di tale beneficio. (In applicazione di tale principio č stata nella specie ritenuta sufficientemente motivata la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato il diritto al risarcimento di danni futuri, in considerazione della giovane etā dei genitori della vittima di un incidente stradale e delle loro buone condizioni economiche derivanti dall'esercizio di un'impresa con numerosi dipendenti).