(massima n. 2)
La risarcibilitą del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale. Il suddetto danno non patrimoniale, pertanto, va riconosciuto anche con riguardo al fatto, configurabile astrattamente come reato (nella specie, omicidio colposo), che sia stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale perché minore degli anni quattordici.