(massima n. 1)
Il divieto per il giudice di rinvio di assumere nuove prove (salvo che la relativa necessitā insorga dalla sentenza di annullamento) non riguarda l'interrogatorio non formale delle parti, il quale non integra un mezzo di prova e puō essere disposto Ģin qualunque stato e grado del processoģ (art. 117 c.p.c.), con la funzione di fornire elementi sussidiari per la valutazione delle prove giā acquisite.