(massima n. 2)
Poiché nel procedimento di sorveglianza - disciplinato dall'art. 678 in relazione all'art. 666 c.p.p. - non è prevista una norma specifica riguardante l'eccezione di incompetenza per territorio, deve ritenersi che la materia in esame sia regolata dalla norma di carattere generale prevista dall'art. 21, comma 2, c.p.p. secondo la quale l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione della udienza preliminare, e, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p. Ne consegue che nel procedimento di sorveglianza, mancando l'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio, a pena di decadenza, può essere rilevata o eccepita solo in apertura della udienza, che si svolge in contraddittorio tra le parti, con la presenza necessaria del difensore. (Nella fattispecie, la questione di competenza era stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione).