(massima n. 1)
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtł del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della L. 8 febbraio 2006, n. 54, č derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneitą ad affrontare quelle maggiori responsabilitą che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.