(massima n. 1)
È censurabile l'affermazione del giudice di merito — in sede di liquidazione del danno alla persona (nella specie, del danno subito da una bambina) — che la perdita totale della capigliatura non incide in astratto sulla capacità lavorativa e quindi sulla capacità di produrre reddito, perché tale grave menomazione (incidente sulla vita di relazione) comporta, oltre ad una componente strettamente psico-fisica, che rientra nell'ambito del danno alla salute, anche una componente patrimoniale, che si ricollega all'incidenza negativa che la menomazione ha nell'esplicazione di attività complementari o integrative della normale attività lavorativa, determinando una riduzione della cosiddetta capacità di concorrenza dell'individuo.