(massima n. 1)
Così come, nel caso di danno alla salute di modesta entità, può fondatamente presumersi ex art. 2727 codice civile che i postumi derivati dalle lesioni non avranno alcuna conseguenza sull'attività di lavoro e sulla conseguente capacità di produrre reddito, al contrario, nel caso di postumi permanenti i quali superino la soglia delle cosiddette micropermanenti (convenzionalmente stabilita nella misura del 10% della complessiva validità dell'individuo), sussiste una presunzione opposta: e cioè che l'invalidità conseguente al sinistro inciderà in modo apprezzabile sulla capacità di guadagno del danneggiato.