(massima n. 1)
L'art. 2049 c.c., pur disciplinando la responsabilitą del committente per danni arrecati dai commessi ai terzi, trova la sua ratio nel principio di carattere pił generale per cui l'azione compiuta dal commesso nell'esercizio delle sue incombenze č sempre riferibile al committente, il quale di conseguenza ove sia stato danneggiato dal commesso deve, nei rapporti con qualsiasi terzo, imputare il danno a sč stesso, salva la responsabilitą del commesso nei suoi confronti.