(massima n. 1)
L'attività lavorativa, che venga espletata da uno dei coniugi (nella specie, la moglie) senza il gradimento dell'altro, non può di per sé costituire motivo di addebito della separazione, quando oggettivamente non contrasti con i fondamentali obblighi coniugali e familiari. Ma può essere valutata al fine della suddetta addebitabilità solo ove sia stata intrapresa con il rifiuto di sottostare al metodo dell'accordo, fissato dall'art. 144 c.c. in tema d'indirizzo della vita familiare, in relazione cioè alla violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi.