(massima n. 1)
Per l'affermazione della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso ai sensi dell'art. 2049 c.c. è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno; non può, pertanto, farsi carico al committente delle conseguenze di un fatto posto in essere dal preposto non durante l'espletamento delle incombenze demandategli e non a fine di adempiere ad esse ma al di fuori di esse e per soddisfare un bisogno estraneo alle stesse, venendo meno in tal caso il vincolo di occasionalità tra le incombenze e il fatto generatore del danno. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito di esclusione della responsabilità del committente in un caso in cui il preposto, incaricato di impiantare cavi elettrici presso un privato, aveva acceduto alla richiesta di questi di fissare al soffitto di una stanza una plafoniera, dalla cui caduta erano derivati danni).