(massima n. 1)
Per la sussistenza della responsabilitā dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 c.c. non č necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma č sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il motivo di ricorso proposto da una societā di gestione di un impianto di risalita di una pista da sci, affermando, anche sulla scorta dell'interpretazione della specifica legislazione della Provincia autonoma di Trento, la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza di appello, con la quale era stata affermata la responsabilitā della predetta societā in ordine ai danni conseguenti ad un infortunio occorso ad una sciatrice che, nel mentre trovavasi ferma sulla pista, era stata urtata dal toboga condotto da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest'ultimo svolgesse un servizio di assistenza per conto della medesima societā, sulla quale incombeva l'obbligo di organizzare l'impresa in modo da assicurare il servizio stesso nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari contemplate in materia e ricadeva, pertanto, il derivante obbligo di vigilanza e la responsabilitā per l'operato dell'addetto, ancorché espletato a titolo di volontariato).