(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile derivante da fatto illecito, la norma dell'art. 2049 c.c. - che pone a carico dei padroni e committenti la responsabilitā per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti - trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito del domestico o commesso, ma non č invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che quest'ultimo abbia procurato al committente oppure a se stesso