(massima n. 1)
La realizzazione di una costruzione in violazione delle norme che regolano l'esercizio del diritto di proprietą, quale la copertura realizzata da un condomino su un proprio terrazzo che impedisca la veduta in appiombo dalle finestre superiori, ancorché al dichiarato fine di difendersi da moleste immissioni, non integra gli estremi del «fatto dannoso» necessitato che, ai sensi dell'art. 2045 c.c., determina l'obbligo di corrispondere un'equa indennitą.