(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilitą della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilitą della prosecuzione della convivenza si sia gią verificata, ed in conseguenza di tale fatto.