(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sč costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale č causa di per sč sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilitā della convivenza, salvo che si provi e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono che esso č stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilitā della prosecuzione della convivenza si sia giā verificata, ed in conseguenza di tale fatto.