(massima n. 1)
L'infedeltą apparente, fra coniugi separati, integra l'ipotesi dell'ingiuria grave e costituisce causa di addebito qualora: a) la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento; b) il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontą di commettere un fatto lesivo dell'altrui onore e dignitą; c) dalla condotta dell'infedele sia derivato un pregiudizio per la dignitą personale dell'altro coniuge, attesa la sensibilitą del tradito e dell'ambiente in cui vive.