(massima n. 1)
Al fine della statuizione sull'addebitabilità della separazione personale fra coniugi, possono essere presi in considerazione anche comportamenti successivi all'inizio della causa di separazione o al provvedimento presidenziale di esonero dall'obbligo della convivenza, purché siano idonei a fornire elementi per una migliore valutazione degli atteggiamenti morali e materiali dei coniugi o costituiscano di per sé una condotta contraria ai doveri del perdurante vincolo matrimoniale. Tuttavia il giudice del merito ben può escludere l'incidenza, ai fini suddetti, della relazione adulterina di uno dei coniugi qualora sia stata contratta in epoca largamente successiva alla separazione personale e non sia stata causa di manifestazioni pubbliche intollerabili per l'altro coniuge.