Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16770 del 21 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riguardo ad un'azione risarcitoria promossa da un pedone per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una strada comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l'estensione del marciapiedi e la sua collocazione all'interno dell'abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in opera del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell'imprevedibilità della situazione di pericolo).

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