(massima n. 1)
La responsabilitą per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalitą con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma č quella di imputare la responsabilitą a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalitą d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso pił ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilitą del controllo induce a ravvisare la configurabilitą, in genere, di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.; ove non sia applicabile la responsabilitą di cui alla norma citata, per l'impossibilitą in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo in questo caso a carico del danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilitą, quali la possibilitą, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la predetta anomalia. (Nella specie, applicando il riportato principio, in relazione ad un sinistro occorso a seguito della manovra necessitata dall'attraversamento di un animale in autostrada, la S.C. ha affermato che, dimostrata la presenza di un animale idoneo all'intralcio alla circolazione, non spetta all'attore in responsabilitą, tanto nella tutela offerta dall'art. 2051 c.c. che in quella di cui all'art. 2043 c.c., provarne anche la specie, che semmai andrą dedotta e dimostrata dal convenuto, nel caso la societą di gestione dell'autostrada, quale indice di ricorrenza di un caso fortuito).