(massima n. 1)
In tema di separazione personale tra coniugi, il giudice non può fondare la pronuncia d'addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione d'intollerabilità della convivenza. In particolare, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione sol quando risulti accertato che, a tale violazione, sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d'intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia d'addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto.