(massima n. 1)
In tema di responsabilitā da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilitā della P.A. , la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilitā, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, č insindacabile in Cassazione.