(massima n. 1)
Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolositą della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso di causale tra la res e l'evento.