(massima n. 1)
L'insidia è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità (secondo la valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o giuridici), integra pericolo occulto ed é configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.): in tale ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, poiché questo é tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione.