(massima n. 1)
La presunzione di responsabilitā per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione o modalitā di uso) č oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilitā di custodia e vigilanza sulla cosa. (Nel caso di specie la Corte ha escluso la applicabilitā di questo principio alla fattispecie concreta e l'affermata responsabilitā dell'Enel per danni cagionati in conseguenza della caduta di un fulmine su di un trefolo e sulla fune di guardia di una linea elettrica ad alta tensione, osservando che si trattava di oggetti in uso esclusivo dell'ente per la gestione della linea).