(massima n. 1)
È configurabile una ipotesi di concorso causale nell'evento da parte del custode, per il titolo di cui all'art. 2051 c.c., e di altro soggetto, per il normale titolo di responsabilità generica ai sensi dell'art. 2043, atteso che all'addebito concorsuale dei distinti titoli di responsabilità non osta il non avere dato il custode la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, poiché tanto comporta soltanto che egli non possa sottrarsi alla responsabilità per il titolo di sua pertinenza, ma non che l'evento dannoso non possa essere stato concausato anche dal fatto di un terzo. L'incompatibilità fra l'affermazione di una responsabilità del custode per mancata prova liberatoria e l'affermazione del concorso di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. è, infatti, concepibile solo allorquando il fatto del terzo responsabile ai sensi di questa norma assuma efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento, sì da rendere irrilevante il contributo causale derivante dalla cosa oggetto della custodia e da assumere, rispetto ad esso, le caratteristiche del fortuito.