(massima n. 1)
In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, l'attore deve allegare un elemento intrinseco o estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico senza, però poter modificare nel corso del giudizio l'allegazione iniziale, indicando prima un fattore intrinseco e, successivamente, un fattore estrinseco, atteso che non è consentito mutare il tema d'indagine. Tuttavia, nell'ipotesi in cui nel corso dell'istruttoria del primo grado emergano altre condizioni, intrinseche o estrinseche alla cosa in custodia, che si pongano come mere specificazioni della domanda, esse potranno essere esaminate dal giudice, non integrando un fatto costitutivo nuovo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia dei giudici di merito che non avevano considerato, in ordine ad una caduta da una scala dovuta alla scivolosità del terreno, l'assenza di strisce antiscivolo, emersa in sede di deposizione testimoniale, quale elemento ricollegabile all'allegazione principale relativa al nesso causale).