(massima n. 1)
Per «attivitą pericolose», agli effetti di cui all'art. 2050 c.c., devono intendersi quelle cosa qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare la incolumitą pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolositą trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati; mentre non possono considerarsi tali quelle nelle quali la pericolositą insorga per fatti estranei. (Riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito nel punto in cui questa in relazione ai danni riportati da una petroliera in occasione dell'esplosione avvenuta a bordo dopo essere stata colpita da un fulmine mentre era ormeggiata al molo petroli del porto di Genova, per operazioni di zavorramento ha escluso la responsabilitą del Consorzio del Porto, quale asserito soggetto coordinatore della predetta attivitą, in quanto detto ente non era stato partecipe della materiale attivitą pericolosa, né era tenuto a prestare assistenza alla nave nella specifica operazione).