(massima n. 1)
Allorquando l'attività pericolosa venga esercitata da un ente collettivo, con la responsabilità di quest'ultimo, ex art. 2050 c.c., può concorrere quella della persona fisica che svolga detta attività, insorgendo in tal caso una responsabilità solidale ex art. 2055 primo comma c.c. in ordine al rapporto esterno tra danneggiante e danneggiato, mentre i rapporti interni fra questi ultimi sono disciplinati dalle diverse norme sulla responsabilità contrattuale e/o aquiliana ex art. 2043 c.c. Ne consegue che una volta formatosi il giudicato sul rapporto esterno fra il danneggiato e l'esercente dell'attività pericolosa, non può quest'ultimo invocare l'art. 2050 c.c. nei confronti di altro soggetto ritenuto corresponsabile del danno stesso, dal momento che tale norma non disciplina il rapporto interno fra corresponsabili del danno e che la stessa parte non può al contempo essere soggetto attivo e passivo della medesima norma, ancorché nei confronti di parti diverse.