(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, spetta al giudice al quale il ricorso č presentato la competenza a dichiararne l'inammissibilitą, nel caso in cui essa derivi dall'erronea individuazione della sua competenza a provvedere, non operando la previsione della trasmissione degli atti al giudice competente, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.