(massima n. 1)
Qualora il pubblico ministero presenti ricorso per cassazione avverso una sentenza di proscioglimento per vizi motivazionali, l'impugnazione deve essere riqualificata come appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello competente.