(massima n. 1)
È inammissibile, per mancanza del necessario requisito dell'interesse ad impugnare richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., il ricorso in sede di riesame proposto dal socio di una società di capitali contro il sequestro cautelare della società e del relativo compendio aziendale, essendo l'interesse tutelato dall'ordinamento, in materia di impugnazioni reali, volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l'imposizione del vincolo mentre anche in caso di accoglimento delle prospettazioni difensive il compendio aziendale andrebbe restituito alla società e non già al ricorrente.