Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19339 del 4 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa non ha natura processuale, e può essere impugnata, ai sensi dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo. (

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