(massima n. 1)
L'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa non ha natura processuale, e può essere impugnata, ai sensi dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo. (