(massima n. 1)
Non č impugnabile il provvedimento con cui il giudice di merito qualifica l'impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponendo, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Suprema corte. (In motivazione, la Corte ha affermato l'insindacabilitā di detto provvedimento, in qualsiasi forma adottato, sul rilievo che esso, come i provvedimenti sulla competenza, č soggetto a controllo nell'ulteriore corso del procedimento).