(massima n. 1)
E' inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, risultando esclusivamente dedotti motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata).