(massima n. 1)
In tema di azioni di società, il compimento delle formalità previste dalla legge (artt. 2021 - 2023 c.c.: cosiddetto transfert ) — e tra esse, l'iscrizione nel libro dei soci — come necessarie per l'esercizio dei diritti sociali non è affidato ad un potere discrezionale della società, la quale è tenuta a dar corso ai relativi adempimenti, una volta verificata la conformità a diritto del trasferimento dei titoli. Ne consegue che, ove la società rifiuti il transfert richiesto dall'alienante o dall'acquirente, e il rifiuto si riveli ab origine illegittimo, la società medesima non può addurre tale rifiuto per paralizzare il legittimo esercizio dei diritti (tra cui quello di opzione, di cui all'art. 2441 c.c.) spettante all'acquirente dei titoli cui legalmente competeva la qualità di socio.