(massima n. 1)
Non č annullabile un accordo transattivo relativo a un titolo la cui causa di nullitā era giā conoscibile al momento della transazione. La stipula di tale accordo, in presenza di un parere del Consiglio di Stato sulla illegittimitā dell'affidamento, preclude alla parte che ne era consapevole la possibilitā di invocare l'annullamento della transazione ai sensi dell'art. 1972, co. 2, c.c.