(massima n. 1)
L'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, c.p.p., introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quando l'iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma nell'ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, c.p.p. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 22/03/2024)