(massima n. 1)
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in quanto l'art. 324, comma 3, c.p.p. non contiene alcun rinvio all'art. 309, comma 5, c.p.p., norma che, in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini.