(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari reali, l'inosservanza del termine perentorio di dieci giorni per la decisione, decorrente dalla data della ricezione degli atti, cui consegue l'inefficacia della misura, č deducibile con ricorso per cassazione ex art. 324 c.p.p., in quanto integra un error in procedendo del giudizio di impugnazione.