(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietā delle cose in sequestro, č tenuto, ai sensi dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato un sequestro preventivo ex artt. 633 cod. pen e 1161 cod nav. per occupazione arbitraria di aree demaniali, sul presupposto dell'incertezza circa l'estensione dei confini demaniali). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' AGRIGENTO, 04/07/2019)