Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49530 del 24 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietā delle cose in sequestro, č tenuto, ai sensi dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato un sequestro preventivo ex artt. 633 cod. pen e 1161 cod nav. per occupazione arbitraria di aree demaniali, sul presupposto dell'incertezza circa l'estensione dei confini demaniali). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' AGRIGENTO, 04/07/2019)

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