Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 47883 del 25 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, c.p.p., non č applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensė il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' FERMO, 03/04/2019)

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